L’effettuazione  dell’esame  per  l’attività radiodiagnostica complementare dovrà essere assicurata direttamente da parte del medico specialista o dall’odontoiatra, opportunamente formato ed esperto, o anche, per gli aspetti pratici di esecuzione dell’indagine, avvalendosi del tecnico sanitario di radiologia medica.

Deve essere assicurata la verifica periodica della dose somministrata e della qualità delle immagini, avvalendosi della collaborazione di un esperto di fisica medica nell’ambito del programma di garanzia della qualità.

Deve essere effettuata una specifica formazione nell’utilizzazione della tecnologia nell’ambito dell’aggiornamento quinquennale di cui all’art. 7, comma 8, del decreto  legislativo  n.187/2000. Non mi risulta che in generale nei corsi di aggiornamento quinquennali sia sempre prevista una parte specifica dedicata alla CBCT.

Di seguito le Raccomandazioni sull’impiego corretto della CBCT emanate dal Ministero della Salute – Dipartimento della Sanità Pubblica e Dell’innovazione – Direzione Generale della Prevenzione e comunicato alle sedi Regionali alla Salute. (Pubblicate sulle G.U. Serie Generale n.124 del 29 maggio 2010).

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Raccomandazioni sull’impiego corretto della CBCT emanate dal Ministero della Salute

Per risultare «integrato» l’uso della pratica complementare deve essere connotato dalla condizione di costituire un elemento di ausilio della prestazione stessa, in quanto in grado di apportare elementi di necessario miglioramento o arricchimento conoscitivo, utili a completare e/o a migliorare lo svolgimento dello stesso intervento specialistico di carattere strumentale.

Sotto il profilo temporale la pratica complementare deve risultare non dilazionabile in tempi successivi rispetto all’esigenza di costituire un ausilio diretto ed immediato al medico specialista o all’odontoiatra per l’espletamento della procedura specialistica, dovendo come prescritto dalla normativa risultare sotto tale profilo «indilazionabile» rispetto all’espletamento della procedura  stessa, per risultare utile.

L’utilizzo delle apparecchiature TC volumetriche «cone beam» deve prevedere: piena giustificazione dell’esame.

Tutti gli esami effettuati in attività di radiodiagnostica di ausilio al medico specialista o all’odontoiatra  devono risultare giustificati singolarmente, e pertanto devono risultare correttamente valutati i potenziali benefici al paziente rispetto ai possibili rischi; a seguito di tale valutazione i vantaggi devono risultare superiori ai rischi, tenendo anche conto del possibile uso alternativo di tecniche che comportino una minore o nulla esposizione a radiazioni ionizzanti.

Risultano ammesse, in attività radiodiagnostiche complementari, solo le pratiche che per la loro caratteristica di  poter costituire un valido ausilio diretto e immediato per lo specialista, presentino i requisiti funzionali e temporali di risultare «contestuali», «integrate» ed «indilazionabili»  rispetto allo svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale propri della disciplina specialistica.

Si deve intendere a tal fine, secondo l’uso comune, per «contestuale» tutto quello che avviene nell’ambito della prestazione specialistica stessa e ad essa direttamente rapportabile.

La «contestualità» rispetto all’espletamento della procedura specialistica interessa pertanto sia l’ambito temporale in cui si sviluppa la prestazione strumentale, sia l’ambito funzionale direttamente riconducibile al soddisfacimento delle finalità della stessa prestazione.

Nel caso di utilizzo delle apparecchiature TC volumetriche «cone beam» in attività radiodiagnostiche complementari per lo svolgimento di  specifici interventi di carattere strumentale propri della disciplina specialistica del medico o dell’odontoiatra, non possono essere effettuati esami per  conto  di  altri  sanitari, pubblici o privati, ne’ essere redatti o rilasciati referti radiologici, in quanto  l’utilizzo di apparecchiature radiodiagnostiche in via complementare risulta essere ammesso limitatamente alle sole condizioni prescritte dal decreto legislativo n. 187/2000.

Pertanto, dovrebbero essere esclusi dalla possibilità di esecuzione in via complementare tutti gli accertamenti diagnostici svincolati da esigenze funzionali di ausilio per specifici interventi di carattere strumentale propri della disciplina specialistica; l’uso di tecnologie di supporti utilizzanti radiazioni ionizzanti risulta essere ammesso esclusivamente a condizione che siano soddisfatte tutte le previsioni fissate alla lettera b) dell’art.2 del  decreto legislativo n. 187/2000.

L’utilizzo delle apparecchiature TC volumetriche «cone-beam» e ‘di norma prerogativa dell’attività specialistica radiologica.

Le specifiche competenze del medico specialista radiologo, coadiuvato dal tecnico sanitario di radiologia medica, garantiscono infatti:

la corretta esecuzione dell’indagine (precisione nel posizionamento, scelta dei migliori parametri di esposizione e di volume indagato) con garanzia di applicazione delle norme di radioprotezione e di rispetto dei principi di giustificazione e di ottimizzazione;  l’utilizzazione  di conoscenze diagnostiche radiologiche specifiche nella elaborazione e nella strutturazione di un report professionale.

Come possiamo vedere dalla tabella dall’articolo precedente risulta evidente come, al fine dell’utilizzo della tecnica «cone beam» per le diverse  situazione cliniche, sia richiesta un’attenta analisi  dei suoi vantaggi e limitazioni, non potendo in nessuno caso essere minimizzati i rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti prodotti da  tali  sistemi, prendendo erroneamente a presupposto che la dose  da  essi  impartita possa essere considerata trascurabile. Nei principi che  stanno  alla base della radioprotezione, infatti,  nessuna dose è di per sé trascurabile, in quanto per ogni esposizione sussiste sempre il rischio di possibili lesioni per  effetti  di  tipo  stocastico, che sebbene in termini  di  probabilità di  insorgenza  presentano  una relazione diretta con la dose, rispetto alla gravità degli effetti risultano indipendenti dalla stessa, potendosi manifestare dopo tempi molto lunghi, come  avviene  per  gli effetti ereditari o per lo sviluppo di neoplasie.

L’accettabilità dei rischi può essere considerata tale unicamente in relazione al rapporto rischio/beneficio  valutato,  per cui, tenuto conto anche dell’ampia variabilità della dose  efficace impartita dalle diverse tecniche utilizzate, diventa fondamentale una scelta OTTIMIZZATA della tecnica impiegata.

La TC volumetrica «cone beam» deve essere  effettuata nel  pieno rispetto dei requisiti di GIUSTIFICAZIONE e deve essere  gestita solamente da personale qualificato, opportunamente formato e con adeguata esperienza, come richiesto dall’art.7 del decreto legislativo n.187/2000,anche ai fini della ottimizzazione dell’esame.

La tecnica TC volumetrica «cone beam», grazie alla maggior capacità di risoluzione dei rivelatori utilizzati e all’elevato contrasto

La TC volumetrica «cone-beam» è una particolare apparecchiatura Tomografica Computerizzata caratterizzata dall’acquisizione di tutto il volume da indagare in un’unica rotazione del complesso sorgente radiogena-rivelatore, grazie a un rivelatore ad ampio sviluppo bidimensionale, che in passato era costituito da un IB (intensificatore di brillanza)sostituito in seguito, in quasi tutte le apparecchiature, da un rivelatore allo stato solido.

Il rivelatore può avere una superficie rotonda o rettangolare di varie  dimensioni;  sono ora in uso apparecchi con campi di acquisizione che variano da un diametro massimo di circa 30 cm fino a pochi cm quadrati di superficie.

Questo tipo di apparecchiatura è stata all’origine sviluppata in ambito radio-terapico, ma ha avuto una concreta applicazione  clinica e una recente rapida diffusione nel campo della diagnostica odonto-maxillo-facciale. Altre applicazioni sono state sviluppate  su sistemi radiologici con «arco a C» in ambito ortopedico o angiografico-interventistico.

Attualmente le TC volumetriche  «cone-beam» hanno la loro principale applicazione e diffusione come apparecchiature  dedicate allo studio delle strutture odonto-maxillo-facciali.

Informare sull’attività Radiodiagnostiche utilizzate in Odontoiatria (Maxillo-facciale) è la missione che ci proponiamo quest’oggi. Tutti gli operatori (Odontoiatri e Otorini) oramai utilizzano apparecchiature (Dispositivo medico) per poter effettuare esami sempre più performanti, ma la domanda è CONOSCONO l’apparecchiatura che utilizzano per diagnosticare l’indagine clinica complementare alla terapia medica odontoiatrica?

Assicurano ai pazienti appropriate e adeguate prestazioni all’uso della tecnologia TC volumetrica “Cone beam” ?

La nostra introduzione sarà riferita allo stato di applicazione delle Raccomandazioni del Ministero della Salute per l’utizzo corretto delle apparecchiature TC volumetriche “Cone-beam” pubblicato sulla G.U.serie Generale n.124 del 29 maggio 2010.

L’obiettivo delle seguenti raccomandazioni e’ di fornire indicazioni a (detentori-operatori) e per  assicurare ai pazienti appropriate e adeguate prestazioni connesse all’uso della tecnologia TC volumetrica «Cone beam», in attuazione delle previsioni del comma 1 dell’art.6,del decreto legislativo n. 187/2000, al fine di evitare la possibilità di esecuzione di esami inappropriati o non ottimizzati.