L’effettuazione  dell’esame  per  l’attività radiodiagnostica complementare dovrà essere assicurata direttamente da parte del medico specialista o dall’odontoiatra, opportunamente formato ed esperto, o anche, per gli aspetti pratici di esecuzione dell’indagine, avvalendosi del tecnico sanitario di radiologia medica.

Deve essere assicurata la verifica periodica della dose somministrata e della qualità delle immagini, avvalendosi della collaborazione di un esperto di fisica medica nell’ambito del programma di garanzia della qualità.

Deve essere effettuata una specifica formazione nell’utilizzazione della tecnologia nell’ambito dell’aggiornamento quinquennale di cui all’art. 7, comma 8, del decreto  legislativo  n.187/2000. Non mi risulta che in generale nei corsi di aggiornamento quinquennali sia sempre prevista una parte specifica dedicata alla CBCT.

Di seguito le Raccomandazioni sull’impiego corretto della CBCT emanate dal Ministero della Salute – Dipartimento della Sanità Pubblica e Dell’innovazione – Direzione Generale della Prevenzione e comunicato alle sedi Regionali alla Salute. (Pubblicate sulle G.U. Serie Generale n.124 del 29 maggio 2010).

Visualizza

Raccomandazioni sull’impiego corretto della CBCT emanate dal Ministero della Salute

Per risultare «integrato» l’uso della pratica complementare deve essere connotato dalla condizione di costituire un elemento di ausilio della prestazione stessa, in quanto in grado di apportare elementi di necessario miglioramento o arricchimento conoscitivo, utili a completare e/o a migliorare lo svolgimento dello stesso intervento specialistico di carattere strumentale.

Sotto il profilo temporale la pratica complementare deve risultare non dilazionabile in tempi successivi rispetto all’esigenza di costituire un ausilio diretto ed immediato al medico specialista o all’odontoiatra per l’espletamento della procedura specialistica, dovendo come prescritto dalla normativa risultare sotto tale profilo «indilazionabile» rispetto all’espletamento della procedura  stessa, per risultare utile.

L’utilizzo delle apparecchiature TC volumetriche «cone beam» deve prevedere: piena giustificazione dell’esame.

Tutti gli esami effettuati in attività di radiodiagnostica di ausilio al medico specialista o all’odontoiatra  devono risultare giustificati singolarmente, e pertanto devono risultare correttamente valutati i potenziali benefici al paziente rispetto ai possibili rischi; a seguito di tale valutazione i vantaggi devono risultare superiori ai rischi, tenendo anche conto del possibile uso alternativo di tecniche che comportino una minore o nulla esposizione a radiazioni ionizzanti.

Risultano ammesse, in attività radiodiagnostiche complementari, solo le pratiche che per la loro caratteristica di  poter costituire un valido ausilio diretto e immediato per lo specialista, presentino i requisiti funzionali e temporali di risultare «contestuali», «integrate» ed «indilazionabili»  rispetto allo svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale propri della disciplina specialistica.

Si deve intendere a tal fine, secondo l’uso comune, per «contestuale» tutto quello che avviene nell’ambito della prestazione specialistica stessa e ad essa direttamente rapportabile.

La «contestualità» rispetto all’espletamento della procedura specialistica interessa pertanto sia l’ambito temporale in cui si sviluppa la prestazione strumentale, sia l’ambito funzionale direttamente riconducibile al soddisfacimento delle finalità della stessa prestazione.