Cuore del recente decreto legislativo è la definizione delle norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, in attuazione della direttiva 2013/59/Euratom (Comunità europea dell’energia atomica).
Come per tutti i decreti che introducono un’innovazione della legislazione è molto alto il rischio che si creino vuoti normativi e incomprensioni; infatti, anche questa volta, la nuova legislazione non ha visto l’approvazione di molte associazioni di categoria, ordini professionali, Odontoiatri, E.R. produttori e rivenditori di apparecchiature RX. Capire la portata innovativa del D.Lgs 101/2020 non è semplice, visto le 337 pagine, 245 articoli, 35 allegati, linee guida di organizzazioni scientifiche, pubblicazioni, studi, ricerche, protocolli tecnici rilevanti in ambito nazionale e internazionale. Sarà il tempo, l’operatività e l’esperienza ad indicarci il futuro della gestione di questa complessa materia e, sicuramente, ci saranno cambiamenti, gli stessi che ci hanno portato dal DPR 185/64 al DL.gs 230/95, successivamente, al 187/2000, fino ad arrivare ad oggi, all’applicazione del Testo D.Lgs.101/2020. Non si torna più indietro.
Per via della notevole complessità del tema abbiamo deciso di dare vita ad una serie di articoli finalizzati a rendere l’argomento più fruibile ai soggetti destinatari del decreto; nello specifico ci siamo soffermati ad analizzare quali effetti dell’aggiornamento normativo produrranno nel campo odontoiatrico.
Per decifrare il nuovo assetto normativo possiamo partire da una domanda centrale: il medico odontoiatra può detenere, nel suo studio, un’apparecchiatura volumetrica CONE BEAM? Da questo quesito di vitale importanza per lo svolgimento dell’attività clinico odontoiatrica scaturiscono tutta una serie di domande correlate, non di minore importanza: Quando il medico odontoiatra può utilizzarla? Deve avere una formazione specifica? Deve ottemperare a pratiche burocratiche?
Le risposte ai precedenti quesiti non sono immediate, ma vanno delineate introducendo la situazione normativa nel contesto operativo specifico dell’odontoiatra. Nelle strutture sanitarie dedicate all’Odontoiatria la pratica Radiologica esercitata è classificata “attività Radiodiagnostica complementare all’esercizio clinico dell’odontoiatra”, cioè attività di ausilio diretto al medico specialista o all’odontoiatra per lo svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale propri della disciplina, purché Contestuali, integrati e Indilazionabili, rispetto all’espletamento della procedura specialistica.
La radiologia odontoiatrica per lo studio clinico dell’odonto-maxillo-facciale si avvale della diagnostica strumentale (endorale, panoramico e CBCT) complementare all’attività clinica del medico odontoiatra.
In linea generale possiamo affermare che il possesso e l’utilizzo delle apparecchiature radiografiche è consentito a patto che vengano rispettati, per gli esami effettuati con tale apparecchiature, i principi di giustificazione e ottimizzazione e che il medico odontoiatra sia opportunamente formato nel suo utilizzo.
La materia fondante del nuovo assetto normativo è la radioprotezione, nello specifico “sorveglianza fisica”, ovvero l’insieme dei dispositivi adottati, delle valutazioni, delle misure e degli esami effettuati, delle indicazioni fornite e dei provvedimenti formulati dall’esperto di radioprotezione al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e degli individui della popolazione; come detto all’inizio il dlgs 101/20 segue gli aggiornamenti europei in materia, nello specifico la direttiva 2013/59/Euratom e le raccomandazioni delle società scientifiche rilevanti.
La sorveglianza fisica è una disciplina autonoma nata nel campo applicativo della radioprotezione, con il fine di studiare nuove pratiche e tecniche per la protezione dell’uomo e degli ambienti dagli effetti nocivi delle radiazioni ionizzanti. Il legislatore, europeo e italiano, nel produrre la nuova normativa, si è avvalso di competenze specifiche nell’ambito della radioprotezione, le quali hanno trasferito nelle norme le conoscenze per la salvaguardia della salute dei lavoratori e dei pazienti esposti alle radiazioni.
Questa legge va a normare anche la detenzione e l’utilizzo delle apparecchiature radiologiche nella pratica medica odontoiatrica. Per garantire che l’attività del medico odontoiatra sia a rigor di legge la suddetta deve essere coordinata da profili specifici al fine di garantire che le esposizioni derivanti dagli esami diagnostici siano congrue, sia in termini dei principi basilari di giustificazione e di ottimizzazione della dose, sia per quanto riguarda la qualità e la raccolta delle immagini diagnostiche.